Aggiornamento DL-SPP

Aggiornamento RSPP datore di lavoro

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve aggiornarsi con almeno 8 ore ogni 5 anni, a partire dalla fine del modulo comune. Per l'aggiornamento l'e-learning è ammesso. Se lo si salta, il ruolo non si può esercitare finché l'aggiornamento non viene completato.

Iscrizioni non ancora aperte

Il corso di aggiornamento per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione non è ancora aperto alle iscrizioni su questa piattaforma. Puoi consultare i corsi disponibili oggi oppure individuare il percorso adatto alla tua azienda partendo dal codice ATECO.

Chi deve fare l'aggiornamento RSPP datore di lavoro

L'obbligo riguarda il datore di lavoro che, nei casi ammessi dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, ha scelto di svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione invece di nominare un RSPP interno o esterno. Nel linguaggio comune è il "DL-SPP" o "RSPP datore di lavoro". Per ricoprire il ruolo ha frequentato il percorso previsto dalla Parte II, punto 4, dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).

Quel percorso si compone del corso per datore di lavoro di 16 ore, propedeutico, del modulo comune di 8 oree, nei settori indicati dall'Accordo, di un modulo integrativo: agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore), pesca (12 ore), costruzioni (16 ore), chimico-petrolchimico per i codici ATECO C19 e C20 (16 ore). I vecchi corsi da 16, 32 e 48 ore legati al livello di rischio non esistono più: chi li ha frequentati con l'Accordo 2011 conserva il credito formativo, ma l' aggiornamento segue ora le regole nuove.

Durata, decorrenza e modalità

La Parte III, punto 2, dell'Accordo fissa tre elementi. L'aggiornamento ha cadenza quinquennale, dura almeno 8 ore e il quinquennio decorre dalla data di conclusione del modulo comune, non dalla data del corso propedeutico da 16 ore. Le 8 ore sono un minimo: un corso più lungo è ammesso.

Sulla modalità la regola è diversa da quella del corso iniziale. Il percorso abilitante DL-SPP si svolge solo in presenza o in videoconferenza sincrona, mentre la tabella delle modalità al punto 3.5 della Parte IV consente per l'aggiornamento presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning. In ogni caso serve una verifica finale dell'apprendimento con relativo verbale: la FAQ n. 51 del Ministero del Lavoro ha chiarito che è obbligatoria anche per questo aggiornamento.

L'Accordo consente di assolvere l'aggiornamento anche con convegni o seminari, purché trattino contenuti coerenti con il ruolo, ci sia un registro presenze e si sostenga la verifica finale. Non valgono invece come aggiornamento i corsi antincendio, di primo soccorso o per dirigenti e preposti, né la frequenza dei moduli integrativi di settore.

Cosa deve trattare l'aggiornamento

L'aggiornamento non deve ripetere il corso base. L'Accordo chiede di trattare evoluzioni e innovazioni significative: modifiche normative, aggiornamenti tecnici sui rischi, organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione, sempre in relazione ai compiti di prevenzione e protezione che il datore svolge.

C'è poi una regola specifica per chi ha frequentato un modulo integrativo. Se il datore ha seguito il modulo di settore e ne permangono le condizioni, cioè l'azienda opera ancora in agricoltura, pesca, costruzioni o chimica, le 8 ore devono riguardare anche le tematiche di quel modulo. Un costruttore, ad esempio, dovrebbe ritrovare nell'aggiornamento argomenti come cadute dall'alto, opere provvisionali e piano operativo di sicurezza.

Calcolo della scadenza: esempi pratici

Il calcolo parte dalla data di fine modulo comune riportata sull'attestato o, dopo il primo rinnovo, dalla data dell'ultimo aggiornamento completato. La tabella mostra quattro situazioni tipiche; la soglia dei 10 anni segue l'impostazione della FAQ n. 8 del Ministero, che la misura dall'ultimo attestato utile.

SituazioneData di riferimentoAggiornamento entroEsito
Modulo comune concluso con il nuovo Accordo10/06/202510/06/2030In regola: pianificare le 8 ore nel 2030
Corso 2011, ultimo aggiornamento svolto15/09/202215/09/2027In regola: il prossimo aggiornamento è già di 8 ore
Corso concluso, nessun aggiornamento05/02/201905/02/2024 (scaduto)Ruolo sospeso fino all'aggiornamento, recuperabile entro il 05/02/2029
Corso concluso, nessun aggiornamentomarzo 2014marzo 2019 (scaduto)Oltre 10 anni: titolo decaduto, va ripetuto il percorso abilitante

Esempio: un titolare di un'impresa edile ha concluso modulo comune e modulo costruzioni il 10 giugno 2025. Deve completare almeno 8 ore di aggiornamento entro il 10 giugno 2030, includendo temi del settore costruzioni finché l'impresa opera in cantiere. Se le svolge a maggio 2030, il quinquennio successivo parte da quella data.

Cosa succede se l'aggiornamento è in ritardo

Per le figure la cui formazione è un titolo abilitante, l'Accordo stabilisce che la funzione non è esercitabilefinché l'aggiornamento non viene completato. In pratica, dal giorno dopo la scadenza il datore non può svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione: deve aggiornarsi subito oppure nominare un RSPP in possesso dei requisiti.

Il ritardo, però, non cancella subito il titolo. Entro il limite di 10 anni il credito formativo resta valido e l'aggiornamento, anche tardivo, consente di riprendere il ruolo. La FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 (quesito n. 8) chiarisce che, superati i dieci anni, il titolo decade: nel caso citato, un corso RSPP-DL del 2014 mai aggiornato, non basta più l'aggiornamento e occorre ripetere il corso secondo le regole attuali.

Continuare a svolgere i compiti con il titolo sospeso equivale, di fatto, a lavorare senza un RSPP validamente designato. L'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 punisce la mancata nomina del RSPP con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi rivalutati per le violazioni dal 6 ottobre 2023).

Differenze con gli altri aggiornamenti

Tre aggiornamenti vengono spesso confusi perché hanno nomi simili. Cambiano la figura interessata, le ore e il punto da cui si conta il quinquennio.

FiguraOre minimePeriodicità e decorrenzaE-learning
Datore di lavoro (tutti)65 anni dalla fine del corso da 16 oreAmmesso
Datore di lavoro che svolge i compiti SPP85 anni dalla fine del modulo comuneAmmesso
ASPP esterno o interno205 anni dalla fine del Modulo B comuneAmmesso
RSPP esterno o interno405 anni dalla fine del Modulo B comuneAmmesso

Le 40 ore dell'RSPP e le 20 dell'ASPP riguardano professionisti formati con i moduli A, B e C e possono essere distribuite nell'arco del quinquennio. Il DL-SPP non ha questo percorso e non deve fare quelle ore: le sue 8 ore sono specifiche del ruolo previsto dall'art. 34.

L'aggiornamento da 6 ore del datore di lavoro e quello da 8 ore del DL-SPP sono disciplinati in due punti distinti della Parte III, con decorrenze diverse. L' Accordo non prevede che uno assorba l'altro, quindi conviene pianificarli entrambi e chiedere al soggetto formatore di indicare sull'attestato quale obbligo viene assolto.

Checklist prima di iscriversi

  1. Recupera l'attestato del modulo comune (o del vecchio corso DL-SPP) e dell'ultimo aggiornamento, e annota le date di fine corso.
  2. Calcola la scadenza: data di riferimento più 5 anni. Se è già passata, considera sospeso il ruolo finché non completi le 8 ore.
  3. Verifica di non aver superato i 10 anni senza aggiornamento: in quel caso serve il percorso abilitante completo, non l'aggiornamento.
  4. Controlla se hai frequentato un modulo integrativo di settore e se l'azienda opera ancora in quel settore: il programma deve coprire anche quei temi.
  5. Scegli la modalità: aula, videoconferenza sincrona o e-learning sono tutte ammesse per l'aggiornamento.
  6. Pretendi la verifica finale e un attestato con durata, modalità di erogazione e riferimento normativo, da conservare insieme al documento di valutazione dei rischi.
  7. Segna in calendario anche l'aggiornamento da 6 ore come datore di lavoro, che ha una scadenza propria.

Se ancora non hai il titolo DL-SPP, il punto di partenza è il corso RSPP datore di lavoro in videoconferenza. Per i dipendenti di aziende a basso rischio è disponibile la formazione lavoratori rischio basso in e-learning. Gli attestati rilasciati si controllano nella pagina di verifica online degli attestati.

Domande frequenti

L'aggiornamento RSPP datore di lavoro si può fare online?

Sì. La tabella delle modalità di erogazione dell'Accordo 2025 ammette per l'aggiornamento del datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione la presenza, la videoconferenza sincrona e l'e-learning. L'e-learning resta escluso solo per il percorso abilitante iniziale, cioè modulo comune e moduli integrativi. È comunque richiesta la verifica finale di apprendimento.

Da quando si contano i 5 anni?

Dalla data di conclusione del modulo comune riportata sull'attestato, non dalla data del corso da 16 ore per datore di lavoro. Dopo il primo aggiornamento, il quinquennio successivo si calcola dalla data in cui l'aggiornamento è stato completato. Chi si è formato con l'Accordo 2011 prende come riferimento l'ultimo attestato utile.

Ho l'aggiornamento scaduto da due anni: cosa devo fare?

Finché non completi l'aggiornamento non puoi svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quindi conviene farlo subito o, nel frattempo, nominare un RSPP. Poiché non hai superato i 10 anni, il credito formativo è salvo e l'aggiornamento tardivo ti permette di riprendere il ruolo senza ripetere il corso.

Le 8 ore valgono anche come aggiornamento RSPP esterno?

No. Chi opera come RSPP per altre aziende ha seguito i moduli A, B e C dell'art. 32 e deve accumulare almeno 40 ore di aggiornamento ogni cinque anni (20 ore per l'ASPP), contate dalla fine del Modulo B comune. L'aggiornamento DL-SPP vale solo per il datore di lavoro che svolge i compiti nella propria azienda.

Fonti: Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sul sito del Ministero del Lavoro, FAQ ministeriali del 27 marzo 2026, testo del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.